Art. 4.
                 Commissione di esperti e selezione
    La  commissione  di  esperti  e'  nominata dal direttore generale
secondo  le  disposizioni di cui all'art. 15-ter, comma 2 del decreto
legislativo n. 229/1999.
    La  commissione predisporra' l'elenco degli idonei sulla base del
colloquio  e  della  valutazione  del  curriculum  professionale.  Il
colloquio  e'  diretto alla valutazione delle capacita' professionali
del  candidato  nella  disciplina  prevista  dal  presente bando, con
riferimento   anche   alle  esperienze  professionali  documentate  o
autocertificate, nonche' all'accertamento delle capacita' gestionali,
organizzative  e  di  direzione del candidato stesso, con riferimento
all'incarico da svolgere.
    La   sede   e   la   data   del   colloquio   saranno  comunicate
tempestivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I
candidati  che  non si presenteranno a sostenere il colloquio saranno
dichiarati  rinunciatari,  qualunque sia la causa dell'assenza, anche
se non dipendente dalla volonta' dei singoli concorrenti.
    Gli  stessi  dovranno  presentarsi  al colloquio muniti di idoneo
documento di riconoscimento.