Art. 4. Commissione di esperti e selezione La commissione di esperti e' nominata dal direttore generale secondo le disposizioni di cui all'art. 15-ter, comma 2 del decreto legislativo n. 229/1999. La commissione predisporra' l'elenco degli idonei sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale. Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella disciplina prevista dal presente bando, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate o autocertificate, nonche' all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso, con riferimento all'incarico da svolgere. La sede e la data del colloquio saranno comunicate tempestivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio saranno dichiarati rinunciatari, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volonta' dei singoli concorrenti. Gli stessi dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento.