Art. 6. Ritiro dei documenti e pubblicazioni I candidati potranno provvedere a loro spese al recupero della documentazione allegata alla domanda a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione dell'avvenuta approvazione degli atti; comunicazione che sara' effettuata mediante indicazione, nel sopraindicato sito Internet, della delibera di approvazione del verbale redatto dalla competente commissione di esperti. Qualora la documentazione non fosse ritirata entro il centoventesimo giorno dalla comunicazione di cui sopra, la stessa sara' mandata al macero, anche se comprensiva di documenti in originale. Il direttore generale: Locatelli