Art. 6.
                Ritiro dei documenti e pubblicazioni
    I  candidati  potranno  provvedere a loro spese al recupero della
documentazione  allegata  alla  domanda  a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla comunicazione dell'avvenuta approvazione degli
atti;  comunicazione  che  sara' effettuata mediante indicazione, nel
sopraindicato  sito  Internet,  della  delibera  di  approvazione del
verbale  redatto  dalla competente commissione di esperti. Qualora la
documentazione  non  fosse  ritirata  entro  il centoventesimo giorno
dalla  comunicazione di cui sopra, la stessa sara' mandata al macero,
anche se comprensiva di documenti in originale.
                               Il direttore generale: Locatelli