Art. 2.
                  Requisiti per l'accesso ai corsi
    1.  Possono  presentare  domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione  ai  corsi  di  dottorato  di ricerca di cui al precedente
art. 1,  senza  limiti  di  eta'  e di cittadinanza, in godimento dei
diritti   civili   e  politici  negli  stati  di  appartenenza  o  di
provenienza,  coloro  che  siano  in  possesso  di  diploma di laurea
conseguito  prima  del  riordinamento  didattico  di  cui  al decreto
ministeriale  n. 270 del 22 ottobre 2004, oppure di laurea Magistrale
in  seguito al riordinamento didattico di cui al decreto ministeriale
n. 270  del  22 ottobre  2004  ovvero  titolo equipollente conseguito
presso universita' straniere.
    Non  possono  presentare domanda di partecipazione coloro i quali
siano in possesso di laurea triennale.
    2.  I  cittadini stranieri ed i candidati residenti all'estero in
possesso  di  titolo  che  non sia gia' stato dichiarato equipollente
alla  laurea,  dovranno  nella  domanda di partecipazione al concorso
fare  espressa richiesta al collegio dei docenti di equipollenza alla
laurea   del   titolo   di  studio  presentato  (unicamente  ai  fini
dell'ammissione   al  dottorato  al  quale  intendono  concorrere)  e
corredare  la  domanda  stessa  dei documenti utili a consentire tale
dichiarazione.  Tutti i documenti presentati dovranno essere tradotti
e  legalizzati  dalle competenti rappresentanze italiane del paese di
provenienza,  secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
    3.  Valgono  le  stesse disposizioni di cui al precedente comma 2
per  i  cittadini  italiani  in  possesso  di  una  laurea conseguita
all'estero,  che  non  sia  gia' stata dichiarata equipollente ad una
laurea italiana.
    4.  Potranno  partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data di svolgimento
della  prova di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta
«con  riserva»  ed  il  candidato  sara'  tenuto  a  presentare, pena
decadenza,  autocertificazione  del  conseguito  diploma  di  laurea,
almeno  cinque  (5)  giorni  prima della data fissata per la prova di
ammissione.  Nel  caso  in cui e' prevista una valutazione dei titoli
per  l'ammissione  alle  prove  successive,  il candidato dovra' aver
conseguito  il  diploma  di laurea prima della data prefissata per la
valutazione  dei titoli. Il candidato sara' tenuto a presentare, pena
decadenza,  autocertificazione  del  conseguito  diploma  di  laurea,
almeno  cinque (5) giorni prima della data fissata per la valutazione
dei titoli.
    5.  Coloro i quali siano gia' in possesso di un titolo di Dottore
di  Ricerca  possono partecipare agli esami di ammissione ad un corso
di  dottorato  diverso  da  quello  posseduto,  senza  poter comunque
usufruire di posti coperti da borsa di studio.