Art. 7.
                      Commissioni giudicatrici
    1.  Per  ciascun  corso  di  dottorato di ricerca e' nominata dal
Rettore   un'apposita   commissione   giudicatrice  incaricata  della
valutazione  comparativa dei candidati, composta di tre membri scelti
tra  i  professori  e  i  ricercatori universitari di ruolo nell'area
scientifica  di  riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di
due   esperti   esterni   di  chiara  fama,  anche  stranieri  scelti
nell'ambito  delle  strutture  pubbliche e private universitarie e di
ricerca.
    2.  Ogni  commissione,  per  la valutazione di ciascun candidato,
dispone  di trenta punti per ogni prova. Ogni commissario attribuisce
al candidato fino ad massimo di 10 punti per ogni prova
    3.  Sono  ammessi  alla prova successiva soltanto i candidati che
abbiano   riportato   un   punteggio  non  inferiore  a  21/30  nella
valutazione  dei  titoli.  Sono  ammessi  ala  prova orale soltanto i
candidati  che  nella  eventuale  prova  scritta abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 21/30 ( pari a 7/10).
    4.  La  prova orale e' pubblica e puo' essere sostenuta anche per
via telematica, ai sensi della normativa vigente. Si intende superata
con  il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30 ( pari a
7/10).
    5.  Alla  fine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno  riportati nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  dalla
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del  dipartimento  presso  il  quale  si  e' svolta la prova, nonche'
all'albo ufficiale dell'Universita'.
    6.  Espletate  le  prove  di  concorso, la commissione compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
    7.  Qualora  il  dottorato preveda una suddivisione di posti e di
borse  per campi di ricerca, la commissione dovra' compilare distinte
graduatorie.
    8. In presenza di piu' tipologie di borse (Unical ed altri Enti),
queste  sono  assegnate  ai  vincitori direttamente dalla Commissione
Esaminatrice:  tale  assegnazione  deve  essere riportata nel verbale
finale della commissione.