Art. 7. Commissioni giudicatrici 1. Per ciascun corso di dottorato di ricerca e' nominata dal Rettore un'apposita commissione giudicatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo nell'area scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti esterni di chiara fama, anche stranieri scelti nell'ambito delle strutture pubbliche e private universitarie e di ricerca. 2. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di trenta punti per ogni prova. Ogni commissario attribuisce al candidato fino ad massimo di 10 punti per ogni prova 3. Sono ammessi alla prova successiva soltanto i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella valutazione dei titoli. Sono ammessi ala prova orale soltanto i candidati che nella eventuale prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 ( pari a 7/10). 4. La prova orale e' pubblica e puo' essere sostenuta anche per via telematica, ai sensi della normativa vigente. Si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30 ( pari a 7/10). 5. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario dalla commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o del dipartimento presso il quale si e' svolta la prova, nonche' all'albo ufficiale dell'Universita'. 6. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. 7. Qualora il dottorato preveda una suddivisione di posti e di borse per campi di ricerca, la commissione dovra' compilare distinte graduatorie. 8. In presenza di piu' tipologie di borse (Unical ed altri Enti), queste sono assegnate ai vincitori direttamente dalla Commissione Esaminatrice: tale assegnazione deve essere riportata nel verbale finale della commissione.