Art. 10. Diritti e doveri dei dottorandi 1) Il Dottorando e' tenuto a garantire la frequenza al corso di dottorato sulla base delle indicazioni stabilite dal Collegio dei docenti. 2) Ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n. 4, i vincitori di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca presso cliniche universitarie possono essere impiegati, a domanda e su conforme parere della struttura a cui afferisce il Dottorato, nell'attivita' assistenziale se compatibile con le finalita' formative su proposta del Collegio dei docenti. 3) Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, comma 3 al pubblico dipendente e' estesa la possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso e di usufruire della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti, ai sensi dell'articolo 57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 4) E' vietata la contemporanea iscrizione ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo ad altro corso di Dottorato e a Scuole di specializzazione o a corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale o a corsi di master universitario. 5) Gli iscritti al corso di Dottorato di ricerca che siano titolari di un posto di ruolo di ricercatore o di una borsa di studio o di assegni di ricerca, possono terminare la formazione previa rinuncia al compenso della borsa di studio per il dottorato di ricerca. 6) I Dottorandi di ricerca possono contribuire alle attivita' didattiche, svolgendo una limitata attivita' didattica integrativa rivolta agli studenti dei corsi di laurea o laurea specialistica nell'ambito della programmazione effettuata dal Collegio dei docenti d'intesa con la Facolta' in conformita' dell'Ordinamento vigente. L'attivita' didattica dovra' essere attinente all'area di afferenza del Dottorando e potra' esplicarsi mediante: a) affidamento di compiti didattici integrativi o sussidiari; b) partecipazione alle commissioni d'esame; c) collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea. L'attivita' didattica non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. L'attivita' didattica ha carattere facoltativo e non comporta alcun onere per l'Universita' e potra' essere affidata al Dottorando solo con il consenso dello stesso. 7) E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o ricerca del Dottorando.