Art. 10.
                   Diritti e doveri dei dottorandi
    1)  Il  Dottorando e' tenuto a garantire la frequenza al corso di
dottorato  sulla  base  delle  indicazioni stabilite dal Collegio dei
docenti.
    2)  Ai  sensi  della  legge 14 gennaio 1999, n. 4, i vincitori di
concorso  per  l'ammissione  ai  corsi di dottorato di ricerca presso
cliniche  universitarie  possono  essere  impiegati,  a  domanda e su
conforme  parere  della  struttura  a  cui  afferisce  il  Dottorato,
nell'attivita'   assistenziale   se   compatibile  con  le  finalita'
formative su proposta del Collegio dei docenti.
    3) Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, comma 3 al
pubblico   dipendente  e'  estesa  la  possibilita'  di  chiedere  il
collocamento  in  congedo  straordinario  per  motivi di studio senza
assegni per il periodo di durata del corso e di usufruire della borsa
di  studio  ove  ricorrano  le  condizioni  richieste.  Il periodo di
congedo   straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione  di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
    In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di  studio,  o  di  rinuncia  a  questa, l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'Amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato  il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato  di  ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica  cessi  per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e'   dovuta  la  ripetizione  degli  importi  corrisposti,  ai  sensi
dell'articolo 57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
    4)   E'   vietata   la  contemporanea  iscrizione  ai  sensi  del
Regolamento  didattico  di  Ateneo  ad  altro  corso di Dottorato e a
Scuole   di  specializzazione  o  a  corsi  di  laurea  o  di  laurea
specialistica/magistrale o a corsi di master universitario.
    5)  Gli  iscritti  al  corso  di  Dottorato  di ricerca che siano
titolari di un posto di ruolo di ricercatore o di una borsa di studio
o  di  assegni  di  ricerca,  possono  terminare la formazione previa
rinuncia  al  compenso  della  borsa  di  studio  per il dottorato di
ricerca.
    6)  I  Dottorandi  di  ricerca possono contribuire alle attivita'
didattiche,  svolgendo  una  limitata attivita' didattica integrativa
rivolta  agli  studenti  dei  corsi  di laurea o laurea specialistica
nell'ambito  della programmazione effettuata dal Collegio dei docenti
d'intesa  con  la  Facolta'  in conformita' dell'Ordinamento vigente.
L'attivita'  didattica  dovra' essere attinente all'area di afferenza
del Dottorando e potra' esplicarsi mediante:
      a) affidamento di compiti didattici integrativi o sussidiari;
      b) partecipazione alle commissioni d'esame;
      c)  collaborazione  con  gli  studenti nelle ricerche attinenti
alle tesi di laurea.
    L'attivita'   didattica  non  deve  in  ogni  caso  compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca.
    L'attivita'  didattica  ha  carattere  facoltativo e non comporta
alcun  onere per l'Universita' e potra' essere affidata al Dottorando
solo con il consenso dello stesso.
    7) E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio
tranne  quelle  concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di formazione o
ricerca del Dottorando.