Art. 7.
                           Borse di studio
    L'importo delle borse di studio ammonta ad Euro 10.561,54 annuali
al  lordo  dei  contributi  I.N.P.S.  ai  sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera   a)   della   legge   3 agosto  1998,  n  315  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni. Le borse di studio saranno assegnate
secondo  l'ordine  della  graduatoria. A parita' di merito prevale la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 9 aprile 2001,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 172 del 26 luglio 2001. In
caso  di  sospensione della frequenza dei corsi di durata superiore a
trenta  giorni  non  verra'  corrisposta  la  borsa  di studio per il
periodo  corrispondente.  La  sospensione degli obblighi di frequenza
del dottorato fino ad un massimo di un anno, e' consentita in caso di
maternita',   servizio  militare,  grave  e  documentata  malattia  e
particolari  situazioni  familiari, con interruzione della erogazione
della  relativa  borsa  e  successivo  recupero  alla  ripresa  della
regolare frequenza.