Art. 8.
               Contributo per l'accesso e la frequenza
    L'importo dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di
dottorato  XXIII  ciclo e' fissato in misura pari a Euro 516,00. Tale
importo  e'  maggiorato  di Euro 200,00, Euro 300,00, Euro 400,00 per
gli  studenti  il cui nucleo familiare abbia una situazione economica
equivalente  (ISEE)  rispettivamente superiore a Euro 28.000,00, Euro
38.000,00 e Euro 75.000,00.
    L'importo  del  contributo  per l'accesso e la frequenza ai corsi
dovra' essere versato in due rate:
      la prima rata unitamente alla tassa regionale ed all'imposta di
bollo virtuale dovra' essere versata al momento dell'iscrizione;
      la  seconda  rata  dovra'  essere  versata  entro il successivo
30 settembre    2008    e    dovra'    comprendere   su   indicazione
dell'Amministrazione l'eventuale maggiorazione determinata sulla base
della  condizione  economica  del  dottorando.  Al fine di consentire
all'Amministrazione  di  determinare tale maggiorazione il dottorando
e'  tenuto a presentare autocertificazione ISEE, calcolata sulla base
della  situazione  economica patrimoniale relativa al precedente anno
solare, entro il 31 luglio 2008.
    Hanno  diritto  all'esonero  totale i dottorandi che usufruiscono
della   borsa  di  studio  gravante  sul  bilancio  universitario  ad
integrazione dei fondi ministeriali disponibili.
    Hanno diritto all'esonero totale i dottorandi con una invalidita'
non inferiore al 66%.
    Tutti i dottorandi iscritti ai corsi sono tenuti al versamento di
Euro 14,62 annuali di bollo virtuale.
    Tutti  i  dottorandi  che  non usufruiscano della borsa di studio
sono   tenuti  al  versamento  di  Euro  98,13  annuali  quale  tassa
regionale.