Art. 8. Contributo per l'accesso e la frequenza L'importo dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato XXIII ciclo e' fissato in misura pari a Euro 516,00. Tale importo e' maggiorato di Euro 200,00, Euro 300,00, Euro 400,00 per gli studenti il cui nucleo familiare abbia una situazione economica equivalente (ISEE) rispettivamente superiore a Euro 28.000,00, Euro 38.000,00 e Euro 75.000,00. L'importo del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi dovra' essere versato in due rate: la prima rata unitamente alla tassa regionale ed all'imposta di bollo virtuale dovra' essere versata al momento dell'iscrizione; la seconda rata dovra' essere versata entro il successivo 30 settembre 2008 e dovra' comprendere su indicazione dell'Amministrazione l'eventuale maggiorazione determinata sulla base della condizione economica del dottorando. Al fine di consentire all'Amministrazione di determinare tale maggiorazione il dottorando e' tenuto a presentare autocertificazione ISEE, calcolata sulla base della situazione economica patrimoniale relativa al precedente anno solare, entro il 31 luglio 2008. Hanno diritto all'esonero totale i dottorandi che usufruiscono della borsa di studio gravante sul bilancio universitario ad integrazione dei fondi ministeriali disponibili. Hanno diritto all'esonero totale i dottorandi con una invalidita' non inferiore al 66%. Tutti i dottorandi iscritti ai corsi sono tenuti al versamento di Euro 14,62 annuali di bollo virtuale. Tutti i dottorandi che non usufruiscano della borsa di studio sono tenuti al versamento di Euro 98,13 annuali quale tassa regionale.