Art. 9.
                      Conseguimento del titolo
    Il  titolo  di  Dottore  di ricerca verra' conferito all'atto del
superamento  dell'esame  finale  e  potra'  essere  ripetuto una sola
volta.  Tale  esame  si  svolge  sulla  base  di  un colloquio con il
dottorando, avente per tema la sua tesi.
    Le  Commissioni  giudicatrici  dell'esame  finale  sono formate e
nominate,  per ogni corso di dottorato, in conformita' al Regolamento
di Ateneo.
    La  tesi  di  dottorato non puo' essere il risultato di attivita'
rientranti  nella  normativa  sulla  proprieta' industriale, non puo'
essere  prodotta  nell'ambito  di  progetti  finanziati  da  soggetti
pubblici  o  privati  con  vincoli di divulgazione dei risultati, non
puo'  essere oggetto di eventuali registrazioni di tipo brevettuale o
di tutela.
    Il  contenuto  e  l'organizzazione  della tesi e' opera originale
realizzata  dal  Dottorando e non compromette in alcun modo i diritti
di  terzi,  e  pertanto  l'Universita'  e'  in  ogni  caso  esente da
qualsiasi    responsabilita'    di   qualsivoglia   natura,   civile,
amministrativa  o  penale,  e  sara' ritenuta indenne da qualsivoglia
richiesta o rivendicazione da parte di terzi.
    Le  tesi di Dottorato saranno distribuite a tutti i componenti la
Commissione  dell'esame finale e successivamente al conseguimento del
titolo di dottore di ricerca verranno inserite in archivi aperti resi
accessibili in rete.