Art. 13.
                   Utilizzazione della graduatoria
    L'I.N.RI.M.,  nel  caso  in  cui  il posto messo a concorso resti
scoperto  per  rinuncia  o  decadenza  del  vincitore, ha facolta' di
procedere,  entro  il  termine  di  ventiquattro  mesi  dalla data di
approvazione  della  graduatoria, all'utilizzazione della graduatoria
stessa,  secondo  l'ordine  della  medesima,  per il conferimento del
posto rimasto vacante.
    L'I.N.RI.M. ha inoltre la facolta' di procedere, entro il termine
di  ventiquattro  mesi  dalla data di approvazione della graduatoria,
all'utilizzazione  della  graduatoria  stessa, secondo l'ordine della
medesima, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e'
stato  bandito, e che successivamente ed entro tale termine dovessero
rendersi disponibili.
    I  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con  le domande di
partecipazione  al  concorso, ai sensi dell'art. 10 e visto l'art. 12
della  legge  31  dicembre  1996,  n.  675,  saranno  trattati per le
finalita'  di  gestione  della procedura concorsuale e dell'eventuale
procedimento di assunzione in servizio.
    Il  responsabile  del settore affari del personale dell'I.N.Ri.M.
e'  responsabile degli adempimenti inerenti al presente procedimento,
per quanto di sua competenza.
                               Il presidente dell'I.N.RI.M.: Bava