Art. 13. Utilizzazione della graduatoria L'I.N.RI.M., nel caso in cui il posto messo a concorso resti scoperto per rinuncia o decadenza del vincitore, ha facolta' di procedere, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di approvazione della graduatoria, all'utilizzazione della graduatoria stessa, secondo l'ordine della medesima, per il conferimento del posto rimasto vacante. L'I.N.RI.M. ha inoltre la facolta' di procedere, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di approvazione della graduatoria, all'utilizzazione della graduatoria stessa, secondo l'ordine della medesima, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito, e che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 10 e visto l'art. 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalita' di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio. Il responsabile del settore affari del personale dell'I.N.Ri.M. e' responsabile degli adempimenti inerenti al presente procedimento, per quanto di sua competenza. Il presidente dell'I.N.RI.M.: Bava