Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
    La   commissione   esaminatrice  sara'  nominata  dal  presidente
dell'I.N.RI.M.  con  successivo provvedimento secondo le disposizioni
vigenti  per l'Ente. La commissione dovra' concludere i propri lavori
entro sei mesi dalla data di effettuazione della prima prova scritta.