Art. 5.
                          Titoli valutabili
    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di 75 punti, cosi' ripartiti:
      20 punti per la valutazione dei titoli;
      55 punti per le prove d'esame.
    I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:
      15 punti per la prima prova scritta;
      15 punti per la seconda prova scritta;
      25 punti per la prova orale.
    La  valutazione  dei titoli verra' effettuata dopo lo svolgimento
delle prove scritte e prima di procedere alla correzione dei relativi
elaborati,  conformemente  a  quanto disposto dall'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
    La   commissione  esaminatrice  determinera'  i  criteri  per  la
valutazione dei titoli di cui ai punti precedenti prima di aver preso
visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
    I titoli valutabili sono i seguenti:
      a) pubblicazioni, lavori a stampa inerenti i temi di ricerca di
interesse  di  cui all'allegato 1 del presente bando (prove d'esame),
attribuibili  anche  parzialmente all'interessato, fino ad un massimo
di dieci lavori, fino ad un massimo di 6 punti;
      b) borse di studio o forme equivalenti di formazione (contratti
a   termine  e/o  attivita'  lavorative)  in  settori  inerenti  alle
attivita' previste per il posto da conferire, fino ad un massimo di 5
punti;
      c) titoli  di  studio e accademici (diploma di laurea richiesto
per  l'ammissione  al  concorso  conseguito  con il massimo dei voti,
dottorato di ricerca, altre lauree oltre quella richiesta), frequenza
di corsi e scuole di specializzazione, fino ad un massimo di 6 punti;
      d) partecipazione  a convegni e congressi ed ogni altro titolo,
attinente   alla  natura  del  concorso,  che  il  candidato  intenda
produrre, fino ad un massimo di 3 punti.
    Tutti  i titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di
scadenza  di  ammissione  al  concorso,  dovranno  essere idoneamente
documentati,  a  cura degli interessati, pena l'esclusione della loro
valutabilita'.
    I  titoli  devono  essere  prodotti  in  carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
confrome  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.