Art. 7.
                     Trasparenza amministrativa
    Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
9  maggio  1994, n. 487, la commissione esaminatrice, nella sua prima
riunione,  stabilisce  i  criteri e le modalita' di valutazione delle
prove  concorsuali  al  fine  di  motivare i punteggi attribuiti alle
singole prove.
    Sono,  altresi',  predeterminati immediatamente prima dell'inizio
della  prova orale i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle
materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati stessi
secondo criteri predeterminati che garantiscano l'imparzialita' delle
prove.