Art. 5.
                      Commissione giudicatrice
    La   commissione   giudicatrice   incaricata   della  valutazione
comparativa  dei  candidati  e'  nominata  con  decreto  del rettore,
sentito il collegio dei docenti, e composta da tre membri effettivi e
da  due supplenti scelti tra professori e ricercatori universitari di
ruolo  confermati  anche di altri Atenei italiani e stranieri esperti
nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il
corso.
    Alla commissione possono essere aggiunti non piu' di due esperti,
anche  stranieri,  scelti  nell'ambito  degli  enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca.
    La  commissione  nomina  al  proprio  interno  il presidente e il
segretario.