Art. 6.
                         Ammissione ai corsi
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per  il  corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce   degli   aventi   diritto   prima   dell'inizio  del  corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.  In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    Possono  essere  ammessi  in  soprannumero,  qualora idonei nella
graduatoria di merito, mantenendo gli assegni in godimento:
      gli  assegnisti  di  ricerca  e titolari di borse di ricerca, a
condizione  che  il  corso  di  dottorato  di ricerca cui partecipano
riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la
quale sono destinatari di assegni o di borsa;
      i cittadini residenti all'estero;
      dipendenti pubblici che possono fruire dei benefici della legge
n. 476/1984 e successive modificazioni.