Art. 6. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per il corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Possono essere ammessi in soprannumero, qualora idonei nella graduatoria di merito, mantenendo gli assegni in godimento: gli assegnisti di ricerca e titolari di borse di ricerca, a condizione che il corso di dottorato di ricerca cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni o di borsa; i cittadini residenti all'estero; dipendenti pubblici che possono fruire dei benefici della legge n. 476/1984 e successive modificazioni.