Art. 9. Tasse e contributi per l'accesso e la frequenza Nel caso di borse di studio finanziate in base a convenzioni con soggetti pubblici o privati il contributo per l'accesso e la frequenza e' a carico dell'ente finanziatore se non diversamente indicato ed e' pari ad euro 1.033,00. Sono esonerati preventivamente dal pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi i dottorandi titolari di borse di studio conferite sui seguenti finanziamenti: fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 492; fondi dell'Universita' di Bergamo; fondi delle Universita' consorziate. Sono inoltre esonerati preventivamente dal pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi i dottorandi vincitori di posti senza borsa inclusi quelli assegnati a beneficiari di assegni di ricerca. Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio pari a euro 100,00 salvo ulteriori determinazioni della regione Lombardia.