Art. 9.
           Tasse e contributi per l'accesso e la frequenza
    Nel  caso di borse di studio finanziate in base a convenzioni con
soggetti  pubblici  o  privati  il  contributo  per  l'accesso  e  la
frequenza  e'  a  carico  dell'ente  finanziatore se non diversamente
indicato ed e' pari ad euro 1.033,00.
    Sono  esonerati  preventivamente dal pagamento del contributo per
l'accesso  e la frequenza dei corsi i dottorandi titolari di borse di
studio conferite sui seguenti finanziamenti:
      fondi  ripartiti  dai  decreti  del Ministro di cui all'art. 4,
comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto ministeriale
3 novembre 2005, n. 492;
      fondi dell'Universita' di Bergamo;
      fondi delle Universita' consorziate.
    Sono   inoltre   esonerati   preventivamente  dal  pagamento  del
contributo  per  l'accesso  e  la  frequenza  dei  corsi i dottorandi
vincitori di posti senza borsa inclusi quelli assegnati a beneficiari
di assegni di ricerca.
    Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento della tassa regionale
per  il  diritto  allo  studio  pari  a  euro 100,00  salvo ulteriori
determinazioni della regione Lombardia.