Art. 12.

                           Norme di rinvio

    Per   quanto   non   previsto   nel   presente   bando   valgono,
semprecheapplicabili,  le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi
contenute  nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del
Presidente  della  Repubblica  3  maggio  1957,  n. 686  e successive
integrazioni  e  modificazioni,  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n. 487,  e  successive  modificazioni e
integrazioni.