Art. 7. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prime due prove e della votazione conseguita nella prova orale a cui si aggiunge il punteggio della valutazione dei titoli. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, e' approvata con decreto del direttore amministrativo ed e' pubblicata presso l'albo dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, p.zza dell'Ateneo Nuovo n. 1 - Milano. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per un periodo di diciotto mesi dalla pubblicazione e ad essa puo' essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli messi a concorso.