Art. 10.
                           Borse di studio
    1.   Ai   vincitori  primi  graduati,  aventi  reddito  personale
complessivo   annuo  lordo  non  superiore  a  Euro12.000,00,  verra'
conferita,  ai  sensi  e  con  le modalita' stabilite dalla normativa
vigente, la borsa di studio.
    2. A tal fine, dovranno produrre:
      autocertificazione  sul  reddito  personale  complessivo  annuo
lordo;
      fotocopia  modello  I.N.P.S. attestante l'avvenuta costituzione
della posizione contributiva;
      dichiarazione  di essere a conoscenza che le borse di studio di
cui  al  presente  bando  sono  esenti dall'imposta sul reddito delle
persone   fisiche  e  che  comunque  utilizzate  non  danno  luogo  a
valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche;
    3.  Le  eventuali  economie di borse di studio o frazione di esse
saranno  impegnate  per  essere  utilizzate  nei  successivi cicli di
dottorato.
    4.  Le  borse,  della  durata  massima pari a quella prevista per
l'intero   corso  di  dottorato,  sono  confermate  con  l'ammissione
all'anno  di  corso  successivo  del  borsista e vengono assegnate ai
candidati  utilmente  collocati  in  graduatoria,  previa valutazione
comparativa  del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria
stessa.  L'importo  della borsa di studio e' di euro 10.561,54 annui,
al  lordo  delle  ritenute  a carico del borsista. Tale importo sara'
adeguato agli aumenti previsti dalla norma.
    5.  Al  termine di ciascun anno di corso, gli iscritti presentano
una  particolareggiata  relazione  sull'attivita'  e  sulle  ricerche
svolte   al   Collegio  dei  docenti  il  quale,  previa  valutazione
dell'assiduita'  e  dell'operosita'  degli  interessati, ne determina
l'ammissione  all'anno  di  corso  successivo ovverosia ne propone al
Rettore  l'esclusione  dal  proseguimento  del corso. L'importo della
borsa  di  studio  e'  elevato del 50% per cento in proporzione ed in
relazione  ai  consentiti  periodi  di  permanenza  all'estero presso
Universita' o Istituti di ricerca.
    6.  L'erogazione  della  borsa  di studio e' legata ai periodi di
frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi.
    7. Alle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca  si  applicano  le  disposizioni  in  materia di agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
    8. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio
a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
    9.  Chi  abbia  usufruito  di una borsa di studio per un corso di
dottorato  anche  per  un  solo  anno  o  frazione  di esso, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.
    10.  Nei  limiti  della  disponibilita' logistica della residenza
della  scuola  superiore di Catania, i cittadini stranieri, vincitori
del  concorso,  potranno  essere  ospitati  dalla  Scuola  secondo le
tariffe previste dal vigente Regolamento.
    11.  La  Scuola  Superiore  di  Catania in linea con l'Accordo di
programma  sottoscritto  con  il  MIUR  in data 12 settembre 2005, si
impegna,  secondo  i  propri regolamenti, a sostenere i vincitori del
concorso  non  beneficiari  delle  borse,  riconosciuta la condizione
economica e di merito, attraverso sostegni finanziari e di servizi.