Art. 12. Dipendente pubblico 1. Il pubblico dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso e puo' usufruire dell'eventuale beneficio della borsa di studio. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.