Art. 12.
                         Dipendente pubblico
    1.  Il  pubblico  dipendente  ammesso  al  corso  di dottorato di
ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di
studio  senza  assegni  per  il  periodo  di  durata del corso e puo'
usufruire  dell'eventuale beneficio della borsa di studio. Il periodo
di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.