Art. 13.
                       Obblighi dei dottorandi
    2.  Gli  iscritti  hanno  l'obbligo  di  frequentare  i  corsi di
dottorato  e  di  compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca  nell'ambito  delle strutture destinate a tal fine secondo le
modalita' fissate dal Collegio dei docenti.