Art. 14.
                      Conseguimento del Titolo
    1. Il titolo di dottore di ricerca, si consegue a conclusione del
corso, con il superamento dell'esame finale.
    2.  La  nomina  della  commissione giudicatrice dell'esame finale
nonche'  il rilascio del titolo vengono disciplinati dagli accordi di
cooperazione internazionale e interuniversitari.