Art. 6.
          Nomina e attivita' della Commissione Giudicatrice
    1.   Ciascuna   commissione   giudicatrice   dei   concorsi   per
l'ammissione  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca saranno formate e
nominate  in  conformita'  a  quanto  disposto nei singoli accordi di
cooperazione internazionale ed interuniversitaria.
    2.   Preliminarmente   alla   valutazione  dei  titoli,  ciascuna
commissione  giudicatrice  dei  corsi di dottorato di ricerca fissa i
criteri generali per la valutazione degli stessi.
    3.  Ogni  commissione,  per  la valutazione dei titoli di ciascun
candidato, dispone di centoventi punti.
    4. La valutazione si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 60/120.
    5.  Espletata la selezione, la commissione compila la graduatoria
generale  di  merito  che  viene  sottoscritta  dal  Presidente e dal
Segretario della commissione ed affissa nel medesimo giorno nell'albo
della  Sede presso cui si e' svolta la selezione e sara' consultabile
sul    sito    internet    della   Scuola   Superiore   all'indirizzo
http://www.scuolasuperiorecatania.it
    6.  Nel  caso  in  cui  due o piu' candidati vengano graduati con
uguale  punteggio,  la  commissione procedera' ad un colloquio per le
posizioni   ex-aequo,   al   fine   di   formulare   una  graduatoria
differenziata