Art. 6. Nomina e attivita' della Commissione Giudicatrice 1. Ciascuna commissione giudicatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformita' a quanto disposto nei singoli accordi di cooperazione internazionale ed interuniversitaria. 2. Preliminarmente alla valutazione dei titoli, ciascuna commissione giudicatrice dei corsi di dottorato di ricerca fissa i criteri generali per la valutazione degli stessi. 3. Ogni commissione, per la valutazione dei titoli di ciascun candidato, dispone di centoventi punti. 4. La valutazione si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 60/120. 5. Espletata la selezione, la commissione compila la graduatoria generale di merito che viene sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della commissione ed affissa nel medesimo giorno nell'albo della Sede presso cui si e' svolta la selezione e sara' consultabile sul sito internet della Scuola Superiore all'indirizzo http://www.scuolasuperiorecatania.it 6. Nel caso in cui due o piu' candidati vengano graduati con uguale punteggio, la commissione procedera' ad un colloquio per le posizioni ex-aequo, al fine di formulare una graduatoria differenziata