Art. 8.
                         Ammissione ai corsi
    1.  I  candidati  saranno  ammessi  ai  corsi secondo l'ordine di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce   degli   aventi   diritto   prima   dell'inizio  del  corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.  In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    2.  Ai  primi posizionati in graduatoria viene conferita la borsa
di  studio,  fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. I
rimanenti  idonei  possono  partecipare  al  corso di dottorato senza
borsa, fino al numero di posti previsti.