Art. 9. Domanda di iscrizione 1. I candidati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti: 1. domanda di iscrizione al 1° anno di corso, in resa legale; 2. fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale; 3. dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti: a) luogo e data di nascita; b) cittadinanza; c) la laurea posseduta con l'indicazione della relativa votazione, della data di conseguimento e dell'Universita' presso la quale e' stata conseguita oppure titolo di studio conseguito presso l'Universita' straniera dichiarato equipollente a una laurea italiana. d) di non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento all'estero o ad un corso di altro dottorato di ricerca; e) di impegnarsi, per tutta la frequenza del corso di dottorato, ad ottemperare alla non contemporanea iscrizione ad un corso di laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento, di perfezionamento all'estero o ad un corso di altro dottorato di ricerca; f) di non aver mai usufruito di una borsa di studio per altro corso di dottorato di ricerca; g) di impegnarsi a frequentare continuativamente tutte le attivita' del dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti; h) di essere a conoscenza che le borse di studio di cui al presente bando non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti; i) di non fruire di un reddito annuo personale complessivo lordo superiore a Euro 12.000,00 ovvero di rinunciare alla borsa di studio per il superamento del suddetto limite di reddito (alla determinazione del reddito in oggetto concorrono redditi ed emolumenti di qualsiasi natura). 2. I cittadini stranieri devono anche dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarieta' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 3. I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di un titolo universitario straniero, riconosciuto idoneo con riserva ai sensi dell'art. 2 comma 1, dovranno presentare all'atto di iscrizione i seguenti documenti: a) titolo di studio in originale con esami sostenuti e relativa traduzione e legalizzazione effettuata dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) del Paese ove e' stato conseguito il titolo stesso b) dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere alla stessa Rappresentanza.