Art. 9.
                        Domanda di iscrizione
    1.  I  candidati  vincitori  dovranno  presentare o far pervenire
all'amministrazione  universitaria  entro  il  termine  perentorio di
giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno
ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
      1. domanda di iscrizione al 1° anno di corso, in resa legale;
      2. fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale;
      3. dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti:
        a) luogo e data di nascita;
        b) cittadinanza;
        c)  la  laurea  posseduta  con  l'indicazione  della relativa
votazione,  della  data di conseguimento e dell'Universita' presso la
quale  e'  stata conseguita oppure titolo di studio conseguito presso
l'Universita'   straniera   dichiarato   equipollente  a  una  laurea
italiana.
        d)  di  non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di
laurea  o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento all'estero o ad un corso di altro dottorato
di ricerca;
        e)  di  impegnarsi,  per  tutta  la  frequenza  del  corso di
dottorato,  ad  ottemperare  alla  non contemporanea iscrizione ad un
corso  di  laurea  o  di  diploma  universitario,  ad  una  scuola di
specializzazione   ovvero   di  perfezionamento,  di  perfezionamento
all'estero o ad un corso di altro dottorato di ricerca;
        f) di non aver mai usufruito di una borsa di studio per altro
corso di dottorato di ricerca;
        g)  di  impegnarsi  a  frequentare continuativamente tutte le
attivita' del dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei
docenti;
        h)  di  essere  a conoscenza che le borse di studio di cui al
presente  bando non possono essere cumulate con altre borse di studio
a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti;
        i)  di  non  fruire di un reddito annuo personale complessivo
lordo  superiore  a Euro 12.000,00 ovvero di rinunciare alla borsa di
studio  per  il  superamento  del  suddetto  limite  di reddito (alla
determinazione   del   reddito   in  oggetto  concorrono  redditi  ed
emolumenti di qualsiasi natura).
    2.  I  cittadini  stranieri  devono anche dichiarare di essere in
possesso dei seguenti requisiti:
      a) godere   dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarieta' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
    3.   I  cittadini  italiani,  comunitari  ed  extracomunitari  in
possesso  di  un  titolo universitario straniero, riconosciuto idoneo
con  riserva  ai  sensi  dell'art. 2  comma  1,  dovranno  presentare
all'atto di iscrizione i seguenti documenti:
      a) titolo di studio in originale con esami sostenuti e relativa
traduzione  e legalizzazione effettuata dalla Rappresentanza italiana
(Ambasciata  o Consolato) del Paese ove e' stato conseguito il titolo
stesso
      b)  dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa Rappresentanza.