IL DIRETTORE GENERALE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,   con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  Statuto  degli  impiegati civili dello
Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  le  norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche ed in particolare l'art. 28;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la   legge   5 febbraio   1992,   n. 104,   e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
    Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla
legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  concernente  norme
generali  sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
generale    dello   Stato,   ed   in   particolare   l'art. 39   come
successivamente modificato ed integrato;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Vista  la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per
il  riordino  della  dirigenza  statale  e per favorire lo scambio di
esperienze  e l'interazione tra pubblico e privato» ed in particolare
l'art. 3, comma 5;
    Visto   il   decreto   legge   18 maggio  2006,  convertito,  con
modificazioni,  in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento    sull'accesso    agli    impieghi    nelle    pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre
2000, n. 333, recante «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo
1999, n. 68»;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108,  concernente il regolamento per la disciplina delle modalita'
di  istituzione, organizzazione e funzionamento nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica, 24 settembre
2004,   n. 272,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 267  del
13 novembre  2004,  che,  in  applicazione dell'art. 28, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni, disciplina le modalita' di accesso alla qualifica di
dirigente;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento
tra  le  persone,  senza  distinzione  di  religione,  di convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  di  Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
Amministrazioni    pubbliche,    e    successive   modificazioni   ed
integrazioni, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a);
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente  la  determinazione  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
4 agosto   2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 224  del
26 settembre  2005,  con  il  quale  l'ex  Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca e' autorizzato ad avviare procedure
pubbliche  concorsuali,  per  reclutare, fra l'altro, venti dirigenti
amministrativi di seconda fascia;
    Vista  la nota prot. n. 64530 del 21 maggio 2007, con la quale il
Ministero dell'economia e finanze esprime l'assenso alla ripartizione
dei  posti  convenuta tra il Ministero della pubblica istruzione e il
Ministero  dell'universita' e della ricerca, che attribuisce otto dei
venti  posti come sopra autorizzati all'ex Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
14 luglio   2006,   recante   competenze   e   uffici  del  Ministero
dell'universita'   e  della  ricerca  e  la  dotazione  organica  del
personale;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
28 febbraio 2007, n. 54, Regolamento recante identificazione dei dati
sensibili   e   giudiziari   trattati  e  delle  relative  operazioni
effettuate   dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  in
attuazione  degli  articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n. 196,  recante  «Codice  in  materia  di protezione dei dati
personali»;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  in  data  4 agosto  2000,  relativo alla
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  28 novembre 2000, recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
    Visto  il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, avente ad oggetto «modifiche
al  regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
    Visto  il C.C.N.L. del personale dirigente dell'Area 1 dipendente
dalle amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto Ministeri»;
    Vista  la  direttiva  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  -  3 novembre 2005, n. 3/05,
pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  19 dicembre  2005,  n. 294,
relativa  agli adempimenti delle pubbliche amministrazioni in materia
di avvio delle procedure concorsuali;
    Vista  la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   della  funzione  pubblica  8 novembre  2005,  n. 4/05,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  19 dicembre  2005, n. 294, in
materia  di  riconoscimento dei titoli di studio ai fini dell'accesso
nelle pubbliche amministrazioni;
    Assolti  gli  adempimenti  di  cui  all'art. 34-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Considerato che, in relazione a quanto sopra, si rende necessario
indire  un  concorso  pubblico,  per  esami,  per il reclutamento dei
citati  otto  dirigenti  amministrativi  da impiegare per le esigenze
degli uffici del Ministero dell'universita' e della ricerca;
    Ritenuto  di  dover  precisare  che ai fini del presente bando si
intende:
      per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non
inferiore   a   quattro  anni,  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
      per laurea (L), il titolo accademico di durata triennale;
      per  laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata
normale  di  due  anni,  conseguito  dopo  la  laurea  (L)  di durata
triennale,   ora   denominato   laurea   magistrale   (LM)  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22 dicembre
2004, n. 270;
      per  diploma  di specializzazione (DS), il titolo accademico di
cui  all'art. 3,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  n. 270/2004,
conseguito  presso  le  scuole  di  specializzazione  individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
      per  dottorato  di  ricerca  (DR),  il titolo accademico di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, conseguito
ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210.

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami, a otto posti di
dirigente  di  seconda  fascia  dell'area amministrativa, da preporre
alla    direzione    degli   uffici   di   dirigenza   non   generale
dell'amministrazione del Ministero dell'universita' e della ricerca.
    Ai  sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 272/2004,  il  30%  dei  posti  messi  a  concorso  e'
riservato al personale del Ministero dell'universita' e della ricerca
appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque
denominata,   della  carriera  direttiva,  purche'  in  possesso  dei
requisiti di cui al successivo art. 2.
    Qualora la quota di cui al comma precedente non venga interamente
ricoperta  da  personale  avente  i  requisiti sopra citati, la parte
rimanente,  fino alla concorrenza del 30% dei posti messi a concorso,
e' riservata al personale dipendente del Ministero dell'universita' e
della ricerca, purche' in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 2.
    Coloro  che  intendano avvalersi della suddetta riserva ne devono
fare  espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso,
secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
    I posti riservati, se non utilizzati a favore delle sopraindicate
categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine
di graduatoria.