Art. 10. Norma di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente decreto viene trasmesso al dipartimento della funzione pubblica - Ufficio personale pubblica amministrazione, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato IGOP, come prevede il punto 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2005, e sara' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «concorsi ed esami». Roma, 22 ottobre 2007 Il direttore generale: Criscuoli