Art. 7. Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale di merito Il punteggio finale e' determinato dalla somma dei voti conseguiti in ciascuna prova scritta e della votazione conseguita nel colloquio. Il punteggio ottenuto nell'eventuale prova preselettiva non ha valore ai fini della votazione complessiva. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato. A parita' di merito, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire al Ministero dell'universita' e della ricerca, ufficio concorsi, piazza J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli, gia' indicati nella domanda, di preferenza e precedenza nella nomina, a pena di decadenza dal beneficio. I suddetti titoli sono valutati esclusivamente se gia' dichiarati nella domanda di partecipazione e purche' risulti dai medesimi il possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'amministrazione dell'Universita' e della ricerca ne sia gia' in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza, oltre al possesso del titolo, anche l'ufficio e l'amministrazione presso cui la relativa documentazione e' depositata. Il direttore generale competente, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento il direttore generale dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale - «concorsi ed esami».