Art. 7.

Formazione,  approvazione  e pubblicazione della graduatoria generale
                              di merito

    Il   punteggio   finale  e'  determinato  dalla  somma  dei  voti
conseguiti in ciascuna prova scritta e della votazione conseguita nel
colloquio.  Il  punteggio  ottenuto nell'eventuale prova preselettiva
non ha valore ai fini della votazione complessiva.
    La   graduatoria   di   merito  del  concorso  e'  formata  dalla
commissione  esaminatrice  secondo l'ordine derivante dal voto finale
conseguito da ciascun candidato.
    A parita' di merito, trovano applicazione le vigenti disposizioni
in  materia  di  precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego
nelle amministrazioni statali.
    I   candidati  che  abbiano  superato  il  colloquio  devono  far
pervenire  al  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca, ufficio
concorsi,  piazza  J.F.  Kennedy,  20  - 00144 Roma, entro il termine
perentorio  di  giorni  quindici  decorrenti  dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il
possesso  dei  titoli,  gia'  indicati nella domanda, di preferenza e
precedenza  nella  nomina,  a  pena  di  decadenza  dal  beneficio. I
suddetti titoli sono valutati esclusivamente se gia' dichiarati nella
domanda  di partecipazione e purche' risulti dai medesimi il possesso
dei  requisiti  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Tale   documentazione   non   e'   richiesta   nel  caso  in  cui
l'amministrazione  dell'Universita'  e  della  ricerca ne sia gia' in
possesso  o  ne  possa  disporre  richiedendola  ad  altre  pubbliche
amministrazioni,  purche'  nella  domanda di ammissione l'interessato
abbia  indicato  con  esattezza,  oltre al possesso del titolo, anche
l'ufficio  e  l'amministrazione presso cui la relativa documentazione
e' depositata.
    Il direttore generale competente, riconosciuta la regolarita' del
procedimento   del  concorso,  approva  con  proprio  decreto,  sotto
condizione    dell'accertamento    dei   requisiti   prescritti   per
l'assunzione, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei
nelle  prove  concorsuali.  Con  lo stesso provvedimento il direttore
generale  dichiara  vincitori  del  concorso  i  candidati  utilmente
collocati  nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di
posti  e,  a  parita'  di  merito,  dei  titoli  di preferenza di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  e'  pubblicata  nel  bollettino  ufficiale  del  Ministero
dell'universita'  e  della ricerca. Di tale pubblicazione verra' data
notizia  mediante  avviso  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 4ª serie speciale - «concorsi ed esami».