Art. 8.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
La    costituzione    del   rapporto   di   lavoro   e'   subordinata
all'autorizzazione  all'assunzione  da  parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.
    Il  candidato  dichiarato  vincitore  del  concorso e' invitato a
stipulare  un  contratto  individuale  di  lavoro,  a  tempo  pieno e
indeterminato, per l'assunzione nel ruolo dei dirigenti del Ministero
dell'universita' e della ricerca, ai sensi della normativa vigente.
    I  vincitori  del  concorso assunti in servizio, anteriormente al
conferimento   del   primo   incarico  dirigenziale,  sono  tenuti  a
frequentare,  ai  sensi  dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 272/2004, un ciclo di attivita' formative, organizzato
dalla  scuola  superiore  della pubblica amministrazione. I vincitori
del  concorso  sono  soggetti  ad  un  periodo  di  prova di sei mesi
previsto  dall'art. 15  del  C.C.N.L.  del  personale  con  qualifica
dirigenziale,  sottoscritto  il 9 gennaio 1997. Decorso il periodo di
prova  senza  che  il  rapporto  di  lavoro  sia  stato  risolto, gli
interessati  sono  confermati  in  ruolo  dalla data di assunzione in
servizio.
    Possono  essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo
abbiano  gia'  superato nella stessa qualifica, presso altra pubblica
amministrazione.
    Se  il  vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio
entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.