Art. 8. Costituzione del rapporto di lavoro La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, per l'assunzione nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi della normativa vigente. I vincitori del concorso assunti in servizio, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004, un ciclo di attivita' formative, organizzato dalla scuola superiore della pubblica amministrazione. I vincitori del concorso sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi previsto dall'art. 15 del C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale, sottoscritto il 9 gennaio 1997. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli interessati sono confermati in ruolo dalla data di assunzione in servizio. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano gia' superato nella stessa qualifica, presso altra pubblica amministrazione. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.