Art. 7. Titoli I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso termine, a cura degli interessati, pena esclusione della loro valutabilita'. La commissione esaminatrice di cui all'art. 5 individuera' i criteri di valutazione dei titoli sopra citati prima di aver preso visione della documentazione ad essi relativa. Ai titoli valutabili, che devono essere specificamente attinenti all'attivita' prevista per la partecipazione alla selezione, sono assegnati i seguenti punteggi massimi: a) curriculum scolastico ed universitario - punt. max 3 b) altri titoli di studio: dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia ed all'estero - punt. max 3; c) documentata attivita' prestata, in qualsiasi forma di collaborazione, nel settore di cui all'art. 1 del bando - punt. max 16; d) pubblicazioni e scritti attinenti al settore di cui all'art. 1 del bando - punt. max 8. Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo di 21/30. Le pubblicazioni potranno essere prodotte in originale ovvero, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente al modello Allegato B al presente bando, corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. Tutti gli altri titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, conformemente al modello Allegato B al presente bando, corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. I candidati possono altresi' produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi deIl'art. 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, da rendersi secondo lo schema di cui all'Allegato B al presente bando, sottoscritto e corredato di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. Le dichiarazioni sostitutive di cui ai commi precedenti dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiscono. Le dichiarazioni mendaci, la formazione o l'uso di atti falsi, secondo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.