Art. 6. Prove di esame Gli esami consisteranno, in due prove scritte, con la possibilita' che una sia a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale sulle materie indicate nell'allegato programma di esame (All. 4). Nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale della Repubblica italiana, del primo martedi' o del primo venerdi' successivo al sessantesimo giorno di pubblicazione del presente bando, sara' reso noto il diario di espletamento delle prove d'esame. La pubblicazione di tale diario avra' valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati, pertanto, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nel citato diario. Qualora impedimenti di qualsiasi natura non ne rendessero possibile la pubblicazione, l'avviso per la convocazione alla prova sara' notificato personalmente agli interessati tramite raccomandata A/R. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identita', passaporto, patente di guida rilasciata dal Prefetto, patente nautica, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da una amministrazione dello Stato. Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 17, 5/25. Ai candidati che supereranno le prove scritte verra' data comunicazione, del voto riportato in ciascuna di esse e nella valutazione dei titoli e del calendario del colloquio, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 20 giorni prima dello svolgimento dello stesso. La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che sara' affisso nella sede degli esami. La prova orale non si intendera' superata se il candidato non avra' ottenuto una votazione di almeno 17, 5/25. La mancata presentazione alle prove di esame sara' considerata come rinuncia al concorso.