Art. 7.
                   Preferenze a parita' di merito
    I  candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere  i  titoli di preferenza alla nomina, in quanto appartengono a
una  delle  categorie  previste dall'art. 5, comma quarto del decreto
del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni  o  alle  categorie  riservatarie di cui all'art. 5 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono
tenuti  a  presentare  o a far pervenire entro e non oltre il termine
perentorio  di  giorni  quindici  decorrenti  dal giorno successivo a
quello  in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale, i relativi
documenti,  in  carta semplice, in originale o copia autentica, con i
quali  si certifichi altresi' il possesso del suddetto requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso.
    I  documenti  si  considerano  prodotti  in tempo utile, anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento, entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale  accettante. Tale documentazione non e' richiesta nei casi in
cui  le  pubbliche  amministrazioni ne siano in possesso o ne possano
disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
    dei caduti per fatto di guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
    dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il
concorso;
      18)  i  coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno.
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.