Art. 8.
       Formazione e pubblicazione della graduatoria di merito
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 7 del presente bando.
    La  votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella  valutazione  dei  titoli,  nelle  prove  scritte e nella prova
orale.  Edichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso,
il  candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito formata
secondo i criteri sopra specificati.
    La  graduatoria  di  merito,  approvata con decreto del direttore
amministrativo  di  questo  Ateneo,  e' immediatamente efficace ed e'
affissa   all'Albo   ufficiale   dell'Universita'  nonche'  sul  sito
Internet, all'indirizzo: www.unile.it/ateneo/bandi concorsi.
    Dell'avvenuta affissione viene data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed Esami». Dalla
data  della  pubblicazione  di  detto  avviso decorrono i termini per
eventuali impugnative.
    La  graduatoria  di  merito ha una validita' temporale fissata in
ventiquattro mesi dalla data della sopra citata pubblicazione.