Art. 5. Prove d'ammissione al corso di dottorato Le prove d'esame saranno tese ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica. L'ammissione ai Corsi di dottorato avviene sulla base di prove scritte ed orali, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice. Su esplicita proposta del Collegio dei docenti, le prove scritte possono essere svolte anche in lingua straniera. Nella prova orale e' compresa una verifica della conoscenza della lingua straniera o delle lingue straniere indicate dal candidato, comunque congruenti agli obiettivi formativi del dottorato. In relazione alle qualita' accertate, la Commissione giudicatrice attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove. Ciascun commissario attribuisce al candidato fino a 20 punti per ciascuna prova. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60. La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Alla fine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione e' affisso all'esterno dell'aula ove si e' svolta la prova orale.