Art. 5.
              Prove d'ammissione al corso di dottorato
    Le  prove  d'esame  saranno tese ad accertare la preparazione del
candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica.
    L'ammissione  ai  Corsi  di dottorato avviene sulla base di prove
scritte   ed   orali,  a  giudizio  insindacabile  della  Commissione
giudicatrice.  Su  esplicita  proposta  del  Collegio dei docenti, le
prove  scritte possono essere svolte anche in lingua straniera. Nella
prova  orale  e'  compresa una verifica della conoscenza della lingua
straniera  o  delle lingue straniere indicate dal candidato, comunque
congruenti agli obiettivi formativi del dottorato.
    In relazione alle qualita' accertate, la Commissione giudicatrice
attribuisce  a  ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove.  Ciascun  commissario attribuisce al candidato fino a 20 punti
per ciascuna prova.
    E'  ammesso  alla  prova  orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
    La  prova  orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Alla
fine  di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la Commissione forma
l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con  l'indicazione  dei voti da
ciascuno  riportati  nella  prova  stessa.  L'elenco sottoscritto dal
Presidente  e dal Segretario della Commissione e' affisso all'esterno
dell'aula ove si e' svolta la prova orale.