Art. 3. La durata dell'assegno di ricerca sara' di ventiquattro mesi, rinnovabili. L'importo dell'assegno annuale, corrisposto in rate mensili posticipate, sara' pari a euro 17.800 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante. Le modalita' di svolgimento dell'assegno sono disciplinate dall'apposito regolamento deliberato dal Comitato amministrativo dell'ISAE in data 16 marzo 2004, consultabile sul sito dell'Istituto www.isae.it Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche (esclusi i dipendenti ISAE, che non possono essere ammessi alla selezione) puo' chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni.