Art. 3.
    La  durata  dell'assegno  di  ricerca sara' di ventiquattro mesi,
rinnovabili.
    L'importo  dell'assegno  annuale,  corrisposto  in  rate  mensili
posticipate,  sara'  pari a euro 17.800 al netto degli oneri a carico
dell'amministrazione erogante.
    Le   modalita'  di  svolgimento  dell'assegno  sono  disciplinate
dall'apposito  regolamento  deliberato  dal  Comitato  amministrativo
dell'ISAE  in data 16 marzo 2004, consultabile sul sito dell'Istituto
www.isae.it
    Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche (esclusi
i  dipendenti  ISAE,  che  non possono essere ammessi alla selezione)
puo' chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni.