Art. 5. L'attivita' svolta dai titolari di assegni sara' controllata e valutata dal responsabile della struttura alla quale essi vengono assegnati. Alla scadenza del contratto, anche in vista del suo possibile rinnovo, la valutazione e' effettuata dal Presidente dell'Istituto, sentiti i responsabili delle diverse strutture di assegnazione. Gli assegnisti dovranno prestare la loro attivita' presso la struttura di assegnazione, con un impegno settimanale comunque non inferiore a trentacinque ore. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Istituto.