Art. 5.
    L'attivita'  svolta  dai  titolari di assegni sara' controllata e
valutata  dal  responsabile  della  struttura alla quale essi vengono
assegnati.
    Alla  scadenza  del  contratto,  anche in vista del suo possibile
rinnovo,  la  valutazione e' effettuata dal Presidente dell'Istituto,
sentiti i responsabili delle diverse strutture di assegnazione.
    Gli  assegnisti  dovranno  prestare  la  loro attivita' presso la
struttura  di  assegnazione,  con un impegno settimanale comunque non
inferiore a trentacinque ore.
    Gli  assegni  non  danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai
ruoli dell'Istituto.