Art. 8. La Commissione, in base alla somma dei punteggi ottenuti dalla valutazione dei titoli e dal colloquio, stilera' una graduatoria di merito, che sara' resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Istituto. Il giudizio della Commissione e' insindacabile. Ai vincitori sara' data formale comunicazione del conferimento dell'assegno di ricerca a mezzo lettera raccomandata o telegramma con cui verra' contestualmente indicata la data in cui dovranno prendere servizio. Entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione gli assegnatari dovranno far pervenire all'ISAE le dichiarazioni di accettazione dell'assegno senza riserve alle condizioni che verranno indicate. Nella dichiarazione l'assegnatario dovra' dare esplicita assicurazione, sotto la propria personale responsabilita', che non usufruira', durante tutto il periodo di durata dell'assegno, di altre borse di studio, ne' di assegni analoghi o sovvenzioni, e che non percepira' stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporto pubblico o privato. In caso di rinuncia da parte di uno dei vincitori, l'assegno potra' essere conferito al candidato successivo in graduatoria.