Art. 8.
    La  Commissione,  in  base alla somma dei punteggi ottenuti dalla
valutazione  dei  titoli e dal colloquio, stilera' una graduatoria di
merito,   che   sara'  resa  pubblica  mediante  affissione  all'albo
dell'Istituto.
    Il giudizio della Commissione e' insindacabile.
    Ai  vincitori  sara'  data formale comunicazione del conferimento
dell'assegno di ricerca a mezzo lettera raccomandata o telegramma con
cui  verra' contestualmente indicata la data in cui dovranno prendere
servizio.
    Entro  il  termine  perentorio  di  cinque  giorni  dalla data di
ricevimento   della   comunicazione   gli  assegnatari  dovranno  far
pervenire  all'ISAE  le  dichiarazioni  di  accettazione dell'assegno
senza riserve alle condizioni che verranno indicate.
    Nella   dichiarazione   l'assegnatario   dovra'   dare  esplicita
assicurazione,  sotto  la  propria personale responsabilita', che non
usufruira', durante tutto il periodo di durata dell'assegno, di altre
borse  di  studio,  ne'  di assegni analoghi o sovvenzioni, e che non
percepira'  stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da
rapporto pubblico o privato.
    In  caso  di  rinuncia  da  parte di uno dei vincitori, l'assegno
potra' essere conferito al candidato successivo in graduatoria.