Art. 2. Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del diploma di laurea specialistica ex decreto ministeriale n. 509/1999, laurea magistrale ex decreto ministeriale n. 270/2004 o del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o che siano in possesso di titolo accademico equipollente conseguito presso Universita' straniere e riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno la laurea entro la data di espletamento della prova scritta di ammissione. In tal caso l'ammissione al concorso sara' disposta con riserva ed il candidato sara' tenuto a presentare tempestivamente, e comunque non oltre la data della prova scritta, il relativo certificato o autocertificazione, pena la decadenza dal concorso. Qualora il titolo di studio conseguito all'estero non sia gia' stato riconosciuto, sara' il Collegio dei docenti del Dottorato, per il quale il candidato presenta domanda, a deliberare sull'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al corso. In questo caso i candidati dovranno allegare alla domanda di concorso tutti quei documenti utili a consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane. I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove dell'esame di ammissione, sono ammessi al corso di dottorato senza borsa di studio ed in soprannumero, anche se non figurano tra i vincitori.