Art. 6.
                             Graduatorie
    Espletate  le  prove  di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
    In caso di pari merito prevale la minore eta' anagrafica.
    Le   graduatorie   saranno  rese  pubbliche  mediante  affissione
all'albo  dell'Ufficio  dottorati  di  ricerca  e  sul  sito internet
www.unica.it,     percorso     www.unica.it>didattica>settore    post
lauream>dottorati di ricerca e scuole di dottorato.
    L'affissione  sul  suddetto  sito rappresentera' l'unico mezzo di
pubblicita' ufficiale riguardante l'esito della prova.
    Non saranno inviate comunicazioni scritte ai vincitori.
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  fino  alla  copertura  del  numero  dei  posti  messi a
concorso. In presenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio  dei  corsi,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine  di  graduatoria.  In  caso  di  utile  collocamento in piu'
graduatorie,  il  candidato  dovra'  optare  per  un  solo  corso  di
dottorato.
    I beneficiari di assegni di ricerca di cui alla legge 27 dicembre
1997,  art. 51,  comma  6, sono ammessi in sovrannumero, se idonei al
concorso di ammissione.