Art. 6. Graduatorie Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di pari merito prevale la minore eta' anagrafica. Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione all'albo dell'Ufficio dottorati di ricerca e sul sito internet www.unica.it, percorso www.unica.it>didattica>settore post lauream>dottorati di ricerca e scuole di dottorato. L'affissione sul suddetto sito rappresentera' l'unico mezzo di pubblicita' ufficiale riguardante l'esito della prova. Non saranno inviate comunicazioni scritte ai vincitori. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla copertura del numero dei posti messi a concorso. In presenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' optare per un solo corso di dottorato. I beneficiari di assegni di ricerca di cui alla legge 27 dicembre 1997, art. 51, comma 6, sono ammessi in sovrannumero, se idonei al concorso di ammissione.