Art. 12.
                Graduatoria di merito e dei vincitori
    1. La graduatoria di merito e dei vincitori sara' formata secondo
l'ordine  decrescente  della  valutazione  complessiva  riportata  da
ciascun  candidato,  con  l'osservanza,  a  parita'  di  punti, delle
preferenze  previste  dall'art. 5  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994, n. 487; se a conclusione delle operazioni
di  valutazione  dei  titoli  preferenziali, indicati nella domanda e
successivamente  documentati,  due  o piu' candidati permangono nella
stessa  posizione, e' preferito, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della
legge  n. 191/1998,  modificativo  dell'art. 3,  comma 7, della legge
n. 127/1997, quello piu' giovane di eta'.
    2.  Saranno  dichiarati  vincitori,  nei limiti dei posti messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito, tenuto conto della riserva di cui al precedente art. 2, commi
2 e 3.
    3.  La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso,
saranno  approvate  con  successivo provvedimento pubblicato nel sito
internet www.cri.it. della Croce Rossa Italiana.
    4.  Di  tale  pubblicazione  verra'  data notizia mediante avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4a  serie
speciale.