Art. 13.
Presentazione della documentazione e stipula del contratto di lavoro
    1.   La   vincita   del   concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione.   La   costituzione   del   rapporto  di  lavoro  e'
subordinata,   infatti,  all'autorizzazione  all'assunzione  prevista
dalla legislazione vigente.
    2.   I   concorrenti  utilmente  collocati  nella  graduatoria  e
dichiarati  vincitori  del concorso, dovranno far pervenire, entro il
termine  perentorio indicato in apposita comunicazione, sotto pena di
decadenza,  la  documentazione  che  sara'  loro  richiesta  e, se in
possesso  dei  prescritti  requisiti, saranno chiamati a stipulare un
contratto  individuale  di lavoro secondo le previsioni del Contratto
collettivo   nazionale   di   lavoro   del  personale  con  qualifica
dirigenziale vigente all'atto dell'immissione in servizio.
    3.  L'amministrazione,  prima  di  procedere  all'assunzione  dei
vincitori,  invitera'  detti  candidati  ad esprimere la scelta della
sede  di  assegnazione tra quelle disponibili al momento della citata
convocazione.   Fermo   restando  l'applicazione  di  norme  speciali
previste  dall'ordinamento giuridico, l'amministrazione, al riguardo,
seguira' il criterio dell'ordine della posizione occupata dai singoli
candidati nella graduatoria di merito.
    4.  La  mancata  presentazione  dei vincitori del concorso, senza
giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto
individuale   di   lavoro,   comporta   la   decadenza   dal  diritto
all'assunzione.
    5.  I vincitori del concorso assunti in servizio sono soggetti ad
un  periodo  di  prova  di sei mesi ai sensi dell'art. 18 del vigente
C.C.N.L.  del  personale  con  qualifica  dirigenziale  Area VI della
dirigenza.  Decorso  il  periodo  di  prova  senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto, gli interessati saranno confermati in ruolo
dalla data di assunzione in servizio.
    6.  Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che
lo  abbiano  gia'  superato  nella  stessa  qualifica,  presso  altra
pubblica amministrazione.
    7.   Al   momento  dell'assunzione,  il  vincitore  deve  inoltre
presentare  una  dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni
di  incompatibilita'  richiamata dall'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
    8. Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale,
i  vincitori  del  concorso  sono  tenuti  a  frequentare un ciclo di
attivita' formative ai sensi della vigente normativa.
    9.  Il  trattamento economico spettante per il ciclo di attivita'
formative  e'  quello  previsto  dall'art. 24 del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n. 165,  fatta  eccezione  per  la  retribuzione  di
posizione, parte fissa e parte variabile, nonche' per la retribuzione
di  risultato,  secondo la disciplina contrattuale vigente al momento
dell'assunzione.
    10.  A  completamento  del  ciclo di attivita' formative, saranno
conferiti  gli incarichi relativi alle posizioni dirigenziali vacanti
presso  le  strutture centrali che periferiche individuate secondo le
prioritarie esigenze organizzative e gestionali dell'Amministrazione.
    11.  I  vincitori  immessi  in servizio, salva la possibilita' di
trasferimento   d'ufficio   nei  casi  previsti  dalla  legge,  hanno
l'obbligo,   ai   sensi   dell'art. 35,   comma  5-bis,  del  decreto
legislativo n. 165/2001, di prestare la loro attivita' presso la sede
di servizio cui sono assegnati per almeno cinque anni.
    12.  La  Croce  Rossa  garantisce  pari opportunita' tra uomini e
donne  per  l'accesso  al  lavoro  e  il  trattamento sul lavoro, nel
rispetto della legge n. 125 del 10.4.1991.