Art. 12. Formazione, approvazione e pubblicita' delle graduatorie La votazione complessiva di ciascun candidato risultera' dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, dei voti ottenuti nelle prove scritte e del voto del colloquio. Il punteggio ottenuto nell'eventuale prova preselettiva non ha valore ai fini della votazione complessiva. La Commissione esaminatrice formera' per ogni profilo la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e tenendo conto delle precedenze e delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge. Il Direttore generale, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, per ogni profilo approvera' la graduatoria di merito e dichiarera' i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Nel termine di due anni dalla data di approvazione delle graduatorie di merito o nel termine maggiore previsto da disposizione di legge, il Direttore generale puo' procedere all'assunzione di candidati idonei, per la copertura di posti che si siano resi vacanti successivamente a detta approvazione, secondo l'ordine di graduatoria. Le graduatorie di merito saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di detto avviso decorrera' il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto all'Istituto per eventuali errori od omissioni e dalla medesima data decorrera' altresi' il termine di sessanta giorni per le eventuali impugnative.