Art. 12.
      Formazione, approvazione e pubblicita' delle graduatorie
    La  votazione  complessiva  di ciascun candidato risultera' dalla
somma  del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, dei voti
ottenuti  nelle  prove scritte e del voto del colloquio. Il punteggio
ottenuto  nell'eventuale  prova  preselettiva  non  ha valore ai fini
della votazione complessiva.
    La   Commissione   esaminatrice  formera'  per  ogni  profilo  la
graduatoria  di  merito con l'indicazione della votazione complessiva
conseguita  da  ciascun  candidato e tenendo conto delle precedenze e
delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge.
    Il Direttore generale, con propria deliberazione, riconosciuta la
regolarita'   del   procedimento,  per  ogni  profilo  approvera'  la
graduatoria  di  merito  e  dichiarera'  i vincitori sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
    Nel  termine  di  due  anni  dalla  data  di  approvazione  delle
graduatorie di merito o nel termine maggiore previsto da disposizione
di  legge,  il  Direttore  generale  puo' procedere all'assunzione di
candidati idonei, per la copertura di posti che si siano resi vacanti
successivamente   a   detta   approvazione,   secondo   l'ordine   di
graduatoria.
    Le  graduatorie di merito saranno affisse all'albo dell'Istituto.
Di tale affissione verra' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di detto avviso
decorrera'  il  termine  di  quindici  giorni  per presentare reclamo
scritto  all'Istituto  per  eventuali  errori  od  omissioni  e dalla
medesima  data  decorrera' altresi' il termine di sessanta giorni per
le eventuali impugnative.