Art. 4. Trattamento dei dati sensibili Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso e' finalizzato unicamente alla gestione della procedura concorsuale e lo stesso avverra' con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; il mancato assenso al trattamento dei dati comporta la non accettazione della domanda da parte dell'Ente. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi unicamente per gli adempimenti di legge. Il candidato, inoltre, gode dei diritti di cui all'art. 7 del suddetto decreto legislativo, tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardino ed il diritto di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.