Art. 5. Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quanto stabilito nel Regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'INVALSI citato in premessa, sara' nominata dai Commissari straordinari, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilita' previste dalla normativa vigente, e sara' cosi' composta: da un presidente e da quattro membri, esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso scelti tra docenti, funzionari o dirigenti della pubblica amministrazione, o esperti estranei alla medesima; le funzioni di segretario saranno svolte da personale amministrativo appartenente al livello equipollente o superiore a quello messo a concorso. Alla Commissione possono essere aggiunti membri per l'accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche.