Art. 5.
                      Commissione esaminatrice
    La  Commissione  esaminatrice,  nel  rispetto dei principi di cui
all'art. 35,  comma  3,  lettera  e) del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165 e di quanto stabilito nel Regolamento di organizzazione
e  di  funzionamento  dell'INVALSI citato in premessa, sara' nominata
dai  Commissari straordinari, garantendo il rispetto delle situazioni
di  incompatibilita'  previste dalla normativa vigente, e sara' cosi'
composta:  da  un  presidente e da quattro membri, esperti di provata
competenza  nelle  materie  oggetto  del concorso scelti tra docenti,
funzionari  o  dirigenti  della  pubblica  amministrazione, o esperti
estranei  alla  medesima; le funzioni di segretario saranno svolte da
personale  amministrativo  appartenente  al  livello  equipollente  o
superiore a quello messo a concorso.
    Alla    Commissione    possono   essere   aggiunti   membri   per
l'accertamento  del  grado di conoscenza della lingua inglese e delle
apparecchiature e applicazioni informatiche.