Art. 7.
                        Prova di preselezione
    In relazione al numero dei candidati concorrenti ad ogni profilo,
l'Istituto  puo'  riservarsi  la  facolta'  di dar luogo ad una prova
preselettiva  e/o  attitudinale,  anche  mediante  test  o  quesiti a
risposta  multipla  aventi  per  oggetto  il  programma  delle  prove
concorsuali, di cui al successivo art. 8.
    Saranno  ammessi  a sostenere le prove scritte per ogni profilo i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro
i  primi  25  posti  nonche'  i  candidati  classificatisi  ex  aequo
all'ultimo  posto  utile  per  l'ammissione.  Il punteggio conseguito
nella  preselezione  non  concorre alla formazione del voto finale di
merito.