Art. 7. Prova di preselezione In relazione al numero dei candidati concorrenti ad ogni profilo, l'Istituto puo' riservarsi la facolta' di dar luogo ad una prova preselettiva e/o attitudinale, anche mediante test o quesiti a risposta multipla aventi per oggetto il programma delle prove concorsuali, di cui al successivo art. 8. Saranno ammessi a sostenere le prove scritte per ogni profilo i candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi 25 posti nonche' i candidati classificatisi ex aequo all'ultimo posto utile per l'ammissione. Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.