Art. 9. Colloquio Per la valutazione del colloquio la Commissione esaminatrice disporra' di un punteggio massimo pari a 40. Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un punteggio di almeno 12,6/18. L'ammissione al colloquio sara' comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della data nella quale dovranno sostenere il colloquio stesso; contestualmente, saranno indicati i voti riportati in ciascuna delle due prove scritte e nella valutazione dei titoli. Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra' ottenuto la votazione di almeno 28/40. La prova informatica e quella della lingua inglese formeranno oggetto di specifica valutazione nell'ambito del colloquio a cura della Commissione esaminatrice che accertera' la positiva conoscenza di quanto dichiarato dal candidato. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, sara' affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.