Art. 9.
                              Colloquio
    Per  la  valutazione  del  colloquio  la Commissione esaminatrice
disporra' di un punteggio massimo pari a 40.
    Saranno  ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta un punteggio di almeno 12,6/18.
    L'ammissione  al  colloquio  sara' comunicata ai candidati almeno
venti  giorni  prima  della  data  nella  quale dovranno sostenere il
colloquio  stesso; contestualmente, saranno indicati i voti riportati
in  ciascuna  delle due prove scritte e nella valutazione dei titoli.
Il  colloquio  non  si  intendera' superato se il candidato non avra'
ottenuto la votazione di almeno 28/40.
    La  prova  informatica  e  quella della lingua inglese formeranno
oggetto  di  specifica  valutazione  nell'ambito del colloquio a cura
della  Commissione esaminatrice che accertera' la positiva conoscenza
di quanto dichiarato dal candidato.
    Al  termine  di  ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione
esaminatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal segretario della
Commissione,    sara'    affisso   nel   medesimo   giorno   all'albo
dell'Istituto.