Art. 11.
                             Graduatoria
    La  commissione  esaminatrice  formera' la graduatoria di merito,
secondo l'ordine dei punteggi attribuiti per i titoli di cui all'art.
8  del  presente bando e secondo i punteggi riportati nella votazione
complessiva,  di cui all'art. 9 del presente bando. Per la formazione
della  graduatoria  finale  la  commissione  procedera', quindi, alla
somma  tra  il  punteggio conseguito come votazione complessiva delle
prove di esame ed il punteggio attribuito per i titoli.
    Tale  graduatoria sara' sottoposta all'approvazione del Consiglio
direttivo  dell'ente  che, tenute presenti le disposizioni in materia
di  «preferenza»  ed  avuto riguardo anche alle disposizioni relative
alle   riserve  dei  posti,  formera'  la  graduatoria  definitiva  e
procedera'    alla   dichiarazione   dei   vincitori.   Dell'avvenuta
approvazione   della   graduatoria   sara'   data   notizia  mediante
pubblicazione   di  avviso  all'albo  ufficiale  dell'ente;  di  tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica.  Dalla  data di pubblicazione nell'albo
sociale decorre il termine per le eventuali impugnative.