Art. 11. Graduatoria La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti per i titoli di cui all'art. 8 del presente bando e secondo i punteggi riportati nella votazione complessiva, di cui all'art. 9 del presente bando. Per la formazione della graduatoria finale la commissione procedera', quindi, alla somma tra il punteggio conseguito come votazione complessiva delle prove di esame ed il punteggio attribuito per i titoli. Tale graduatoria sara' sottoposta all'approvazione del Consiglio direttivo dell'ente che, tenute presenti le disposizioni in materia di «preferenza» ed avuto riguardo anche alle disposizioni relative alle riserve dei posti, formera' la graduatoria definitiva e procedera' alla dichiarazione dei vincitori. Dell'avvenuta approvazione della graduatoria sara' data notizia mediante pubblicazione di avviso all'albo ufficiale dell'ente; di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione nell'albo sociale decorre il termine per le eventuali impugnative.