Art. 12.
Presentazione  documentazione attestante il possesso dei requisiti ed
                       assunzione in servizio
    Il   rapporto   di   impiego  si  costituisce  con  il  contratto
individuale  di  lavoro  che  verra'  stipulato  secondo le modalita'
previste   dalla  normativa  contrattuale  del  comparto  degli  enti
pubblici  non  economici  e  il  relativo  trattamento  economico  e'
disciplinato  dalla  contrattazione  dello  stesso  comparto.  Per la
presentazione   della   documentazione  attestante  il  possesso  dei
requisiti   richiesti   i   concorrenti   potranno   avvalersi  delle
disposizioni  previste  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 445/2000   recante   disposizioni   in  materia  di  dichiarazioni
sostitutive.
    I  concorrenti  dichiarati  vincitori,  risultati in possesso dei
requisiti  prescritti  per  l'assunzione, saranno immessi in servizio
con  decorrenza  fissata nel predetto contratto. Da tale data decorre
l'inizio del periodo di prova della durata di quattro mesi.
    Superato  favorevolmente il periodo di prova, i vincitori saranno
immessi  nell'area  B,  posizione  economica  B1,  profilo  operatore
gestionale.
    La  graduatoria  avra'  efficacia  per  due  anni  dalla  data di
approvazione, salvo diversa previsione legislativa.
    L'ente  si  riserva  comunque la facolta' durante tale periodo di
assumere  altre  risorse  attingendo  a  tale scopo dalla graduatoria
secondo l'ordine di collocazione dei candidati dichiarati idonei.