Art. 12. Presentazione documentazione attestante il possesso dei requisiti ed assunzione in servizio Il rapporto di impiego si costituisce con il contratto individuale di lavoro che verra' stipulato secondo le modalita' previste dalla normativa contrattuale del comparto degli enti pubblici non economici e il relativo trattamento economico e' disciplinato dalla contrattazione dello stesso comparto. Per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti i concorrenti potranno avvalersi delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 recante disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive. I concorrenti dichiarati vincitori, risultati in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione, saranno immessi in servizio con decorrenza fissata nel predetto contratto. Da tale data decorre l'inizio del periodo di prova della durata di quattro mesi. Superato favorevolmente il periodo di prova, i vincitori saranno immessi nell'area B, posizione economica B1, profilo operatore gestionale. La graduatoria avra' efficacia per due anni dalla data di approvazione, salvo diversa previsione legislativa. L'ente si riserva comunque la facolta' durante tale periodo di assumere altre risorse attingendo a tale scopo dalla graduatoria secondo l'ordine di collocazione dei candidati dichiarati idonei.