Art. 9.
                       Valutazione delle prove
    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato  in  ciascuna  delle  prove  scritte la votazione di almeno
21/30.
    La prova orale si intende superata se il candidato avra' ottenuto
la votazione di almeno 21/30.
    La  votazione  complessiva  delle  prove  di esame e' determinata
dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il
voto conseguito nella prova orale.