Art. 9. Valutazione delle prove Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove scritte la votazione di almeno 21/30. La prova orale si intende superata se il candidato avra' ottenuto la votazione di almeno 21/30. La votazione complessiva delle prove di esame e' determinata dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto conseguito nella prova orale.