Allegato B ESTRATTO DA REGOLAMENTO ACCESSO ALL'IMPIEGO E SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE NELL'AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA Art. 8. Riserve e preferenze 1. Nelle procedure selettive pubbliche le riserve di posti di cui al successivo comma 2, gia' previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti oggetto delle selezioni. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria dei riservatari. 2. Qualora tra i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, se ne tiene conto nel seguente ordine: 1) riserva di posti a favore dei lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei limiti della copertura della quota d'obbligo stabilita dalla medesima legge e comunque fino al cinquanta per cento dei posti oggetto della selezione; 2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale, nel limite del trenta per cento dei posti oggetto della selezione; 3) riserva del due per cento dei posti destinati a ciascuna selezione, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento delle Forze armate che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 3. Negli eventuali casi di parita' di merito e di titoli di riserva hanno titolo di preferenza, nell'ordine: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 18) gli invalidi ed i mutilati civili; 19) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 4. Il medesimo ordine di preferenza si applica anche nei casi di parita' di merito tra candidati non in possesso di titoli di riserva. 5. A parita' di merito e di titoli di preferenza l'ordine e' determinato: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dalla minore eta'. 6. I titoli di riserva e preferenza, di cui al presente articolo, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande.