Art. 4.
                  Curriculum professionale e titoli
    Il   curriculum   professionale  dovra'  essere  documentato  con
riferimento sia all'attivita' assistenziale correlata alla disciplina
e  sia  alle attivita' professionali, di studio e alle pubblicazioni,
per le quali assumono valenza precipua quei valori afferenti l'area o
il  settore  di specifico interesse in relazione al posto di funzione
da ricoprire.
    Alla  domanda  di  partecipazione possono essere allegati tutti i
titoli,  certificazioni  ed altro che i candidati ritengono opportuno
presentare ai fini della valutazione.
    I   titoli  devono  essere  prodotti  in  originale  o  in  copia
autenticata ai sensi di legge.
    Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
    I  contenuti  del  curriculum, escluse la tipologia qualitativa e
quantitativa delle prestazioni effettuate e le pubblicazioni, possono
essere  autocertificati  dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio
1968,  n. 15,  e  successive  modificazioni:  dette  dichiarazioni  e
certificazioni  devono  essere rese secondo le modalita' previste dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  403/1998,  allegando
fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
    Per una corretta e puntuale valutazione di titoli autocertificati
si   raccomanda   una   analitica  descrizione  del  contenuto  delle
dichiarazioni  con  allegato  una  fotocopia  semplice  dei  suddetti
titoli.  Qualora  dai  controlli  emerga  la  non  veridicita'  delle
dichiarazioni,  il  dichiarante  decadra'  dai benefici eventualmente
conseguiti,  ferma  restando  la  responsabilita'  penale,  ai  sensi
dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.