Art. 4. Curriculum professionale e titoli Il curriculum professionale dovra' essere documentato con riferimento sia all'attivita' assistenziale correlata alla disciplina e sia alle attivita' professionali, di studio e alle pubblicazioni, per le quali assumono valenza precipua quei valori afferenti l'area o il settore di specifico interesse in relazione al posto di funzione da ricoprire. Alla domanda di partecipazione possono essere allegati tutti i titoli, certificazioni ed altro che i candidati ritengono opportuno presentare ai fini della valutazione. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. I contenuti del curriculum, escluse la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni: dette dichiarazioni e certificazioni devono essere rese secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento. Per una corretta e puntuale valutazione di titoli autocertificati si raccomanda una analitica descrizione del contenuto delle dichiarazioni con allegato una fotocopia semplice dei suddetti titoli. Qualora dai controlli emerga la non veridicita' delle dichiarazioni, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti, ferma restando la responsabilita' penale, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.